Per le imprese vinicole e vitivinicole è in corso un’importante fase di transizione ed innovazione che riguarda anche gli imballaggi e l’etichettatura ambientale dei vini e delle bevande alcoliche, tema di assoluta attualità ed interesse.

Il Decreto Legislativo 116 del 3 settembre 2020 – anche detto “decreto rifiuti” – recependo le previsioni delle direttive UE sul riciclo dei rifiuti e sulla riduzione delle discariche, ha introdotto l’obbligo dal 1° gennaio 2022 dell’etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al mercato interno.

Detto obbligo è stato posticipato dal “Decreto Milleproroghe” alla fine dell’anno in corso e dovrebbe essere operativo dal 1° gennaio 2023.

In previsione dell’imminente entrata in vigore di tale obbligo, al fine di evitare le sanzioni imposte dalla legge sui produttori, si dovrà iniziare a programmare l’adeguamento delle etichette e degli imballaggi alle nuove prescrizioni.

Infatti, sulle bottiglie (e quindi sull’etichetta/retro-etichetta) e sugli altri imballaggi, dovranno essere indicate:

– la codifica alfanumerica che rappresenta il materiale di imballaggio (per le bottiglie: tappo-sughero, vetro-bottiglia, gabbietta-alluminio)

– la famiglia dei materiali che lo compongono

– le indicazioni sulla raccolta a supporto nel conferimento a fine vita dell’imballo.

La nuova disposizione, che si affianca alle già corposa normativa in tema di etichettatura, rende ancora più significativo il ruolo dell’imprenditore vinicolo nella comunicazione delle informazioni destinate al consumatore.

La nota ministeriale del Ministero della Transizione Ecologica, diffusa lo scorso 17 maggio 2021, contribuisce a colmare i dubbi interpretativi e chiarisce alcuni importanti aspetti sulle specifiche tipologie di imballaggi, sui prodotti destinati all’esportazione e sulla possibilità utilizzare di il sistema il sistema digitale (tramite APP, QR Code, link al sito web).

Dovrebbe comunque essere confermata la possibilità per i produttori vinicoli di commercializzare fino all’esaurimento delle scorte gli imballaggi privi dei nuovi requisiti già immessi in commercio o già provvisti di etichettatura. (Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41).